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Nuovo decreto per contrastare la corruzione nel settore privato

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo scorso è stato pubblicato il provvedimento (D. Lgs. 38/2017) che introduce nel nostro ordinamento dal prossimo 14 aprile le modifiche previste dalla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio europeo. Le principali novità consistono nella riformulazione dell’articolo 2635 del Codice civile, con l’integrazione dell’art. 2635-bis, con conseguente revisione dell’articolo 25-ter del D. Lgs 231/2001. Per quanto concerne l’articolo 2635 c.c. (“Corruzione tra privati”), la nuova formulazione del primo comma prevede che «salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni». Inoltre, «si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo». La novità di maggiore rilievo è rappresentata dunque dal riferimento all’interposta persona, tramite la quale si «offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma» dell’articolo 2635 c.c. L’introduzione del nuovo articolo 2635-bis del Codice civile riguarda invece la “Istigazione alla corruzione tra privati”, fattispecie volta a punire chi mira a corrompere le figure dirigenziali che operano all’interno di società private. Per entrambe le fattispecie (corruzione e istigazione) è prevista – in caso di condanna – l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi e la procedibilità a querela della persona offesa. In materia di responsabilità amministrativa degli enti, le modifiche si riflettono sull’articolo 25-ter del Decreto: con la sanzione pecuniaria per la corruzione tra privati che va da 400 a 600 quote (contro le attuali 200-400); e con quella per il nuovo reato presupposto ex articolo 2635-bis c.c. (“Istigazione”), che va invece da 200 a 400 quote. Si applicano inoltre «le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2» del D. Lgs 231/2001.

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