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Tutela del consumatore 2.0 - Le novità introdotte dalla Direttiva Omnibus e dal D.Lgs. 26/2023

di Fabian Frener

Le novità introdotte dalla Direttiva Omnibus e dal D.Lgs. 26/2023

Nel corso degli ultimi due decenni, sia Amazon che eBay hanno ridefinito il commercio e i rapporti con i clienti e i consumatori online. Le vendite online sono diventate sempre più frequenti e importanti; tuttavia, la normativa restava inadeguata alla nuova realtà dei mercati online. Per colmare queste lacune normative, quest’anno, il legislatore italiano con il D.Lgs 26/2023 ha recepito – con lieve ritardo - la Direttiva Omnibus 2019/2161. Gli obiettivi sono chiari: rafforzare la tutela dei consumatori nei mercati online, nonché armonizzare le sanzioni a livello europeo. In sostanza si tratta di un aggiornamento – un “update” – del Codice del Consumo alle nuove realtà digitali.

Nuove Definizioni

Finalmente, nella definizione di “prodotto” del Codice del Consumo vengono inclusi anche servizi e contenuti digitali. Inoltre, il Codice viene arricchito con la definizione del termine “mercato online”, a rappresentare i marketplace online. I mercati online sono definiti come servizi che fanno uso di un sito/piattaforma web o di un software per concludere con i consumatori contratti a distanza. Anche i beni digitali entrano ora nella definizione del termine “bene” del Codice del Consumo. Infine, anche le definizioni dei singoli contratti, come il contratto di vendita e il contratto di servizi, vengono aggiornate alla nuova realtà digitale.

Nuove fattispecie di omissioni ingannevoli: ranking e recensioni

Un fenomeno ampiamente riconosciuto, ma pochi mesi fa privo di regolamentazione specifica, riguarda la classificazione dei risultati nelle ricerche all'interno delle piattaforme dei mercati online. Inoltre, un altro fenomeno molto rilevante, sia per consumatori che per professionisti, riguarda le recensioni e le valutazioni dei prodotti. L’articolo 22, comma 4-bis del Codice del Consumo contiene nuove disposizioni riguardanti la ricerca di prodotti sui marketplaces tramite parole chiave. Viene stabilito, che le informazioni principali sui criteri di ricerca e sulla classificazione dei risultati debbano essere facilmente accessibili sulla pagina dei risultati. Inoltre, è obbligatorio indicare chiaramente ogni annuncio pubblicitario a pagamento. Per quanto riguarda le recensioni dei consumatori, è fondamentale fornire informazioni che indichino se e in che modo il professionista garantisce l'autenticità delle recensioni pubblicate da consumatori che hanno effettivamente acquistato il prodotto. L'omissione di queste informazioni, relative alle recensioni e all’ordine dei risultati di ricerca tramite parole chiave, costituisce un’omissione ingannevole da parte del professionista.

Nuovi obblighi di informazione

Con la riforma dell’art. 49 Codice del Consumo sono stati introdotti anche nuovi obblighi di informazione nei contratti a distanza: ora, il professionista deve anche indicare il suo indirizzo geografico, numero di telefono e indirizzo e-mail. Il professionista deve in questo modo consentire al consumatore di contattarlo rapidamente e comunicare efficacemente con lui. Se applicabile, il consumatore deve essere informato che il prezzo è stato personalizzato sulla base di una decisione automatizzata. Inoltre, in ogni annuncio di riduzione di prezzo, è obbligatorio indicare il prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti. Per quanto riguarda beni e contenuti digitali, è stato introdotto l’obbligo per i professionisti del settore di fornire una serie di informazioni specifiche. L’invito pertanto è per i fornitori di mercati online di fare particolare attenzione ai requisiti di informazione specifici introdotti nell’art. 49-bis Codice del Consumo.

Sanzioni

La pratica commerciale scorretta viene punita con sanzioni pecuniarie da euro 5.000 a euro 10.000.000. Ciò significa che rispetto al passato, la massima edittale è stata raddoppiata. L’Autorità tiene conto della gravità e della durata della violazione nonché delle condizioni economiche del professionista. Rimane ferma la disposizione che nei casi in cui la pratica commerciale scorretta metta a pericolo la salute dei consumatori o sia suscettibile di coinvolgere bambini e adolescenti, la sanzione non può essere inferiore a euro 50.000. Per violazioni di stampo internazionale ed europeo è stata prevista la massima edittale del 4 % del fatturato annuo del professionista realizzato in Italia ovvero negli Stati membri dell’Unione Europea.

Conclusioni

Ex facto oritur ius” – il diritto nasce vecchio, anche in questo caso. Dopo più di due decenni di crescita esponenziale del commercio online i legislatori europeo e italiano sono riusciti a introdurre tutele specifiche per i consumatori che interessano i marketplaces. In questa Newsletter sono state illustrate alcune modifiche particolarmente rilevanti di questa riforma. Chiaro è, che i professionisti di questo settore devono prestare attenzione alle nuove complessità e agli obblighi risultanti dal D.Lgs. 26/2023.

DISCLAIMER

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

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